La Costituzione DD
Una volta sgombrato il campo dalle critiche più radicali e assicuratici che la DD è un tipo di governo possibile, passiamo a descriverlo nei suoi tratti più generali attraverso la stesura di un’ipotetica costituzione DD. Ebbene, come si potrebbe giungere ad una costituzione DD e come potrebbe essere questa costituzione?
Possibile piano attuativo
Immaginiamo che un gruppo di dieci persone elabori una teoria organica della DD e proponga la DD come miglior modello politico possibile, riuscendo ad incuriosire una parte dei cittadini che sono scontenti dell’attuale sistema DR e alla ricerca di una valida alternativa. Potrebbe essere questo un ottimo punto d’inizio per un concreto progetto DD. Poniamo che questo originale movimento filo DD sia composto da poche migliaia di cittadini sparsi in tutta Italia, che cominciano ad organizzarsi in tante piccole comunità municipali, accendendo libere discussioni, tanto nei comuni di residenza quanto nel Web, a livello prima regionale e poi nazionale, con l’intento di elaborare una bozza di Costituzione DD entro un limite di tempo prestabilito, per esempio, un anno.
Nel caso in cui si riuscisse a definire una bozza unica di costituzione in grado di conciliare i diversi punti di vista, si potrebbe creare un, chiamiamolo così, «Movimento per la DD», che si riconosca in quella bozza e cerchi di fare proseliti, almeno in quel venti per cento di cittadini che abitualmente non si recano alle urne, perché insoddisfatti della politica. A questo punto, si potrebbe cominciare a raccogliere le firme per un referendum d’iniziativa popolare, teso ad avviare un dibattito pubblico nazionale sulla realizzabilità di un sistema politico DD ispirato ai principi espressi nella relativa bozza costituzionale e, nel caso in cui la consultazione referendaria dovesse avere esito positivo, si potrebbe dare inizio ad un piano operativo che attui concretamente il passaggio dal sistema DR a quello DD.
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Movimento per la Democrazia Diretta (MDD)
Statuto
GENERALITA’
Art. 1
Il Movimento per la Democrazia Diretta (MDD) nasce su iniziativa di un cittadino comune deluso dalla democrazia rappresentativa (DR).
Art. 2
Secondo il MDD, la DR non è una vera democrazia: è un’oligarchia mascherata.
Art. 3
L’atto di nascita ufficiale del MDD è il 4.9.09 e coincide con la pubblicazione di una serie di blog da parte di un cittadino comune, che in quei blog illustra la propria opinione su molteplici questioni inerenti la democrazia, con l’intenzione di dare l’avvio ad una discussione aperta a tutte le persone insoddisfatte della DR e interessate al cambiamento.
Art. 4
L’obiettivo primario del MDD è quello di sensibilizzare le persone sulla necessità di progettare dal basso, ossia da parte di cittadini comuni, un modello politico veramente democratico, capace cioè di garantire la partecipazione politica a tutti coloro che lo desiderino.
Art. 5
La necessità di partire dal basso discende dalla convinzione che gli uomini di potere non accetteranno mai di attuare una democrazia partecipativa, perché questo comporterebbe la perdita del loro potere.
Art. 6
L’assunto primario del MDD è che un sistema democratico partecipativo si potrà attuare solo se ci sono cittadini democratici, ossia persone disposte a pensare, a studiare, a informarsi a riflettere con la propria testa e a farsi parte attiva nel costruire il modello sociale e politico nel quale amerebbe vivere.
Art. 7
Il MDD non ha una struttura ben determinata, né un’organizzazione precostituita, né figure gerarchiche, né rappresentanti con delega in bianco, né un codice di norme o di valori rigido. Tutto è in discussione. Tutto è modificabile.
Art. 8
Il principale soggetto/oggetto del MDD è il cittadino comune, ossia qualsiasi persona fisica riconosciuta dallo Stato.
PARTECIPANTI
Art. 9
Si entra a far parte del MDD semplicemente manifestando la volontà di partecipare alla discussione sulla democrazia: non è prevista una quota sociale e per uscire è sufficiente smettere di partecipare, con o senza dichiarazione formale.
Art. 10
Ciascun partecipante è libero di scegliere tempi, modi e contenuti della propria partecipazione.
Art. 11
Riguardo alle sedi della discussione, si assume la necessità di privilegiare quelle prive di costi, in particolare:
• Locali messi a disposizione dal Comune di residenza.
• Il web.
• Case private.
Ove ciò non fosse possibile, si potranno scegliere soluzioni alternative, previa valutazione dei costi e della volontà/possibilità di sopportarli.
Art. 12
Il partecipante ha i seguenti doveri verso se stesso:
• Curare la propria salute.
• Istruirsi.
• Informarsi.
• Acquisire abilità.
• Perseguire l’autonomia di giudizio.
• Operare a proprio vantaggio, ma senza perdere di vista il bene comune.
Art. 13
Il partecipante ha i seguenti doveri verso gli altri:
• Argomentare le proprie idee tenendo conto della letteratura correlata.
• Rinunciare alla pretesa di esprimere verità assolute: tutto è opinione.
• Non usare toni offensivi.
• Ricordarsi che l’unica arma democratica è la persuasione.
Art. 14
Lo scopo primario di ogni partecipante dev’essere quello di contribuire alla realizzazione di un modello politico di autogoverno popolare, ossia una DD, capace di funzionare.
Art. 15
Nel momento in cui i cittadini democratici dovessero riuscire a realizzare l’autogoverno del popolo, il MDD perderebbe la sua ragion d’essere e diventerebbe semplicemente DD, ossia una democrazia vera, reale e operativa.
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Una proposta di Costituzione DD
Una buona costituzione DD dovrebbe essere composta da pochi e brevi princìpi fondamentali che possano fungere da solidi punti di riferimento per le istituzioni e le persone. Ecco la proposta di un cittadino comune.
GENERALITA’
Art. 1
Nessun governo può funzionare senza organizzazione e l’autogoverno popolare non sfugge a questa regola. Anche la Democrazia Diretta (DD), dunque, deve avere una propria costituzione.
Art. 2
La Democrazia Diretta dice che bisogna dare potere al popolo, ma non dice che cosa il popolo deciderà. Essa, pertanto, non può avere una dottrina politica ben definita e nemmeno una costituzione rigida.
Art. 3
La presente costituzione rappresenta solo l’opinione di un cittadino comune. Per poter essere legittimata, essa necessiterebbe di essere discussa, emendata e votata dal popolo.
Art. 4
Una costituzione è valida solo se è votata all’unanimità, o almeno con maggioranza allargata (2/3 - 3/4) dei votanti, senza quorum. Questa ampia convergenza è possibile se si tien conto che la costituzione esprime concetti generali, sui quali è più facile convenire.
CITTADINI E STATO
Art. 5
La Repubblica DD è una società fondata sia sul cittadino che sul popolo, quindi è un po’ «civicrazia», un po’ «democrazia».
Art. 6
Chiamasi «cittadino» ogni individuo residente in forma stabile nel territorio nazionale o registrato nell’anagrafe comunale.
Art. 7
Il soggetto fondamentale della politica è il cittadino che opera nella comunità locale.
Art. 8
La DD si fonda sulla fiducia nel cittadino comune.
Art. 9
La famiglia, le istituzioni, il popolo e lo Stato devono essere intesi come null’altro che aggregati di cittadini.
Art. 10
Quello che il cittadino è, il suo sistema percettivo e cognitivo, la sua volontà, il suo equilibrio mentale, i suoi interessi, le sue speranze, il suo stile di vita e la totalità del suo essere, tutto ciò dipende dal modo in cui egli riesce a interpretare e soddisfare i suoi bisogni.
Art. 11
La politica deve sempre partire dai bisogni del cittadino.
Art. 12
Lo Stato ideale è quello che offre, realmente, a tutti i cittadini, le stesse opportunità di costruire il proprio progetto di vita e di dare una risposta ai propri bisogni.
Art. 13
I diritti fondamentali del cittadino sono i seguenti:
a. uguaglianza di nascita
b. pari opportunità
c. abitazione dotata dei servizi essenziali (acqua, luce, gas, telefono)
d. diritto di accesso illimitato alle strutture formative e alle fonti di informazione
e. libertà di pensiero, parola, associazione e iniziativa
f. diritto al lavoro
g. retribuzione economica rapportata ai meriti
h. piena sovranità nella sfera etico-religiosa
i. Reddito Minimo Garantito (RMG)
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/12-i-diritti.html
Art. 14
La DD riconosce una «sovranità individual-popolare» distribuita come segue:
a. Nelle questioni etico-religiose la sovranità appartiene al singolo cittadino.
b. Nelle altre questioni la sovranità appartiene al popolo, che la esercita attraverso la figura del rappresentante e il voto di maggioranza.
Art. 15
Lo Stato deve prefiggersi i seguenti scopi primari:
a. Rafforzare nelle persone la fiducia nei propri mezzi e la volontà di contribuire all’autogoverno della propria comunità, ossia formare cittadini democratici.
b. Aiutare l’individuo a definire e a soddisfare i propri bisogni.
c. Garantire a tutti i cittadini l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali.
Art. 16
La Repubblica:
a) crede nel cittadino e nelle sue capacità di contribuire efficacemente all’autogoverno del paese;
b) promuove i servizi che rispondano meglio ai bisogni dell’individuo;
c) non prevede partiti politici, né rappresentanti con delega in bianco;
d) ripudia la guerra e l’uso della forza in generale, e al disarmo totale;
e) favorisce la partecipazione diretta di tutti i cittadini alla politica, avvalendosi delle più sofisticate tecnologie;
f) si adopera perché tutti i cittadini possano accedere ai servizi telematici e, per coloro che non possiedono un computer, mette a disposizione appositi centri attrezzati a livello municipale;
g) è laica e aconfessionale, ma rispetta tutte le fedi e vigila affinché nessuna confessione religiosa prevarichi sulle altre;
h) stabilisce altresì che ciascuna comunità religiosa provveda autonomamente alle proprie necessità organizzative ed economiche;
i) è fondata sull’informazione;
l) punta alla realizzazione di un Mondo Unito, avente una Costituzione e una lingua comune, ma guarda con favore alle culture locali;
m) ha come scopo ultimo quello di realizzare una Cosmopoli a quattro livelli: Comune, Regione, Stato e Mondo.
Art. 17
L’informazione è considerata patrimonio imprescindibile del Popolo e i cittadini ne possono fruire con formula piena.
Art. 18
Qualunque cittadino può richiedere informazioni supplementari e personalizzate. In questo caso, il servizio è a suo carico.
Art. 19
Lo Stato esiste per il cittadino, di cui è uno strumento, e non viceversa.
Art. 20
Il principale attore della nazione è il «cittadino democratico», ossia il cittadino comune disposto a pensare con la propria testa, a partecipare al pubblico dibattito e ad assumersi responsabilità di ordine politico.
Art. 21
Ogni persona può diventare «cittadino democratico», a condizione di aver compiuto 16 anni di età e manifestare la relativa volontà, che potrà revocare in qualsiasi momento.
Art. 22
Al cittadino vengono richiesti doveri verso se stesso e verso gli altri, che consistono nel mettere a frutto i propri talenti e cooperare coi propri simili per il bene comune, almeno a livello municipale; meglio se anche a livello nazionale.
Art.23
Le risorse del territorio nazionale e dell’ingegno umano appartengono al Popolo, mentre al singolo Cittadino appartengono il diritto al RMG e i frutti del suo lavoro.
Art. 24
Lo Stato non dovrà limitarsi ad erogare un RMG, ma dovrà garantire a tutti i cittadini l’effettiva soddisfazione dei bisogni fondamentali e l’opportunità di divenire cittadini democratici.
Art. 25
Il Reddito Minimo Garantito (RMG) rende superflui il sistema previdenziale e gli ammortizzatori sociali.
Art. 26
Fino a quando non avrà raggiunto un determinato livello nell’iter formativo (a titolo orientativo, si potrebbe fissare il limite dei 16 anni), il cittadino è considerato minorenne e perciò non può esercitare pienamente il suo diritto alla libertà, né potrà accedere liberamente al mondo del lavoro e della politica.
Art. 27
Al compimento del 16° anno si formalizza, con un semplice rito pubblico, l’ingresso nel mondo degli adulti e, in quel momento, il cittadino dovrà dichiarare di accettare il «contratto» col Popolo, divenendo così titolare effettivo di tutti i diritti che la democrazia gli riconosce.
In caso di rifiuto, il cittadino decreta la sua esclusione da qualsiasi forma di partecipazione politica, ma conserva il diritto al RMG e al ripensamento.
Art. 28
I cittadini possono associarsi liberamente in gruppi di diverse dimensioni e tipologia (familiari, municipali, regionali, nazionali, multinazionali) e altrettanto liberamente possono recedere dal vincolo.
ISTITUZIONI
Art. 29
La Repubblica italiana è suddivisa in cento Regioni, ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in cento Comunità Locali.
Art. 30
Le principali istituzioni dello Stato DD sono dieci: cinque di natura politica, cinque di natura tecnica.
Le cinque istituzioni di natura politica sono: la CL, il Nodo Regionale (NR), il Nodo Statale (NS), la Commissione per le Relazioni Politiche ed Etiche (CRPE) e la Corte Costituzionale (CC).
Le cinque istituzioni di natura tecnica sono: la Commissione per le Risorse e la Demografia (CRD), la Commissione per le Attività Produttive e i Servizi (CAPS) e le Organizzazioni di Categoria (OC), l’Agenzia per l’Informazione (API), la Pubblica Amministrazione (PA).
Art. 31
La Comunità Locale (CL) è il luogo in cui i cittadini si incontrano, interagiscono, si intrattengono, si scambiano opinioni, si informano, discutono e deliberano.
Art. 32
Il Nodo Regionale (NR) è una struttura urbana ubicata all’interno di una CL (prescelta a sorteggio in virtù della sua posizione strategica) e dotato di spazi, personale e mezzi atti ad ospitare il gruppo di discussione regionale (GDR), che è composto da 100 membri, uno per ogni CL, fra i quali viene sorteggiato un Presidente che dura in carica un anno.
Art. 33
Il Presidente del GDR
a. stende l’ordine del giorno
b. garantisce il corretto svolgimento del processo deliberativo
c. rappresenta il GDR nel Nodo Statale (NS)
d. assieme al GDR, riceve ed elabora i dati provenienti dalle CL e amministra la giustizia per reati di pertinenza regionale.
Art. 34
Il Nodo Statale (NS) è una struttura urbana ubicata all’interno di una CL (prescelta a sorteggio in virtù della sua posizione strategica) e dotato di spazi, personale e mezzi atti ad ospitare il gruppo di discussione statale (GDS), che è composto da 100 membri, uno per ogni GDR, fra i quali viene sorteggiato un Presidente che dura in carico un anno.
Art. 35
Il Presidente del GDS
a. stende l’ordine del giorno
b. garantisce il corretto svolgimento del processo deliberativo
c. rappresenta la Nazione
d. assieme al GDS, riceve ed elabora i dati provenienti dai GDR e amministra la giustizia per reati di pertinenza nazionale.
Art. 36
La Comunità Locale (CL), il Nodo Regionale (NR) e il Nodo Statale (NS) operano di concerto e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 37
La Commissione per le Risorse e la Demografia (CRD)
a. valuta la disponibilità delle risorse del territorio
b. controlla l’indice di natalità e l’andamento demografico
c. calcola l’ammontare del reddito minimo garantito (RMG) e della retribuzione relativa al primo livello lavorativo
d. provvede a formare cittadini democratici e figure genitoriali responsabili
e. organizza servizi in grado di sostituire validamente la famiglia in tutti i casi in cui qualche soggetto corra il rischio di subire danni irreparabili.
Art. 38
La Commissione per le Attività Produttive e i Servizi (CAPS)
a. provvede a rendere esecutive le norme di legge
b. presiede e coordina le Organizzazioni di Categoria
c. ordina le attività lavorative secondo il loro grado di complessità,
d. calcola l’aliquota fiscale
e. si occupa della riscossione e redistribuzione delle tasse.
Art. 39
Le Organizzazioni di Categoria (OC)
a. predispongono gli iter formativi dei propri membri
b. organizzano le diverse attività lavorative
c. stabiliscono un metodo di valutazione delle competenze professionali e della resa produttiva individuale, sia quantitativamente che qualitativamente
d. redigono un Albo dei lavoratori (AL), ordinato secondo le abilità specifiche di ciascuno
e. individuano i «migliori» di ogni Albo e, dopo aver accertato la loro disponibilità a ricoprire cariche pubbliche, li inseriscano automaticamente nelle liste di rappresentanza.
Art. 40
La Commissione per le Relazioni Politiche ed Etiche (CRPE) è una sorta di Parlamento formato da cento membri (uno per ogni Regione) avente le seguenti funzioni:
a. legifera in caso di urgenza o di eccezionalità, con necessità di successiva ratifica da parte del popolo
b. esprime pareri non vincolanti su questioni di ordine etico
c. sovrintende e agevola i rapporti fra cittadini e istituzioni
d. esercita il potere esecutivo su mandato imperativo dei cittadini
e. raggruppa le CL in «Nodi Regionali» e questi in un «Nodo Statale»
f. vigila sul regolare svolgimento dei processi deliberativi e affinché non si creino barriere fra i diversi Gruppi di discussione.
Art. 41
La Corte Costituzionale (CC) è un organo collegiale autonomo composto da un esiguo numero di probiviri (personalmente, proporrei un numero dispari, per esempio undici), che, attraverso un diritto di veto sulle singole norme di legge, garantiscono la corretta applicazione dei principi costituzionali e svolgono la funzione di guardiani della Costituzione.
Art. 42
L’Agenzia per l’Informazione (API) è un organo collegiale autonomo composto da tanti membri quanti sono le OC. Vengono prescelti per sorteggio da una rosa di candidati che occupano i vertici degli Albi dei lavoratori.
L’API
a. controlla l’operato di chi diffonda informazioni, soprattutto i mass media
b. svolge un servizio di informazione su richiesta, a pagamento.
Art. 43
La Pubblica Amministrazione (PA) o Burocrazia
La burocrazia dev’essere congegnata per funzionare in modo semiautomatico, avvalendosi di procedure affidabili e trasparenti e soprattutto della più moderna tecnologia digitale e del denaro elettronico. Il personale addetto è ridotto al minimo e i suoi principali compiti consistono nel presiedere e sorvegliare il corretto funzionamento degli automatismi e nel conferire il necessario apporto umano alla macchina.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/1-la-burocrazia.html
L’ESERCIZIO DEL POTERE POLITICO
Art. 44
Tutti i candidati rappresentanti devono essere selezionati tra gli iscritti negli Albi di categoria (iniziando dai primi in classifica e tenendo conto della disponibilità di ciascuno) e prescelti per votazione o per sorteggio.
Art. 45
I cittadini democratici partecipano alla politica preferibilmente attraverso la costituzione di gruppi di discussione locali (GDL), regionali (GDR) e statali (GDS) o in gruppi di discussione che operano nel Web.
Art. 46
Ogni GDL è presieduto e moderato da un Presidente che è nominato per elezione o sorteggio fra una lista di candidati composta da cittadini della stessa CL posizionati ai livelli più alti negli Albi dei lavoratori.
Art. 47
Il Presidente del GDL:
a. stende l’ordine del giorno
b. garantisce il corretto svolgimento del processo deliberativo
c. rappresenta il GDL nei Nodi Regionali
d. riceve segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali situazioni problematiche, ma anche suggerimenti e proposte
e. si adopera affinché nessun cittadino rimanga scoperto nei propri bisogni
f. amministra la giustizia per i reati di pertinenza locale.
Art. 48
Il potere legislativo ordinario appartiene a tutti i cittadini, che lo esercitano attraverso i gruppi di discussione e il referendum continuo e lo attuano per mezzo dei loro rappresentanti con mandato imperativo responsabile e obbligo di rendicontazione.
Art. 49
Lo strumento ordinario di autogoverno è il processo deliberativo. Esso si articola nei seguenti punti:
a. presentazione di una proposta
b. discussione della proposta entro un arco di tempo prestabilito
c. presentazione della proposta emendata
d. votazione.
Art. 50
Il referendum è uno strumento di democrazia. Può essere indetto laddove almeno un GDR ne ravvisi la necessità. Non è previsto quorum.
Art. 51
a. Il processo deliberativo deve essere ordinato per temi e per tempi, e moderato, con modalità da decidere caso per caso.
b. Nel processo deliberativo decide la maggioranza.
c. Il processo deliberativo si applica solo alle questioni di pubblico interesse (costruire una scuola, carico fiscale, ecc.), ma non alle questioni che ineriscono la sfera privata (etica e religione).
d. In linea di principio, la votazione non pone termine alla discussione su un determinato tema.
Art. 52
Etica e religione attengono alla sfera privata e non sono soggette a voto di maggioranza.
Art. 53
La rappresentanza è prevista solo nei casi indicati dalla CRPE (vedi sotto) e sarà esercitata con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 44.
Art. 54
a. Al momento dell’assunzione del ruolo ogni rappresentante si impegna, davanti alla CRPE (vedi sotto), a raggiungere determinati obiettivi, nei tempi e nei modi prestabiliti, e concorda compensi, in caso di adempienza, e sanzioni, in caso contrario.
b. A cadenze prefissate, ogni rappresentante dovrà rendere conto del proprio operato, non solo alla CRPE (vedi sotto), ma anche agli elettori.
c. Alla fine del mandato, il rappresentante potrà essere rieletto per un numero di volte senza limiti predefiniti.
ORGANIZZAZIONE SOCIALE E SERVIZI
Art. 55
I Partiti
La DD ripudia i partiti politici: le loro funzioni vengono ereditate dai GDL e dai GDR.
http://studisudemocrazia-democrazia4.blogspot.com/2009/08/4-i-partiti.html
Art. 56
I Sindacati
La DD ripudia i sindacati: le loro funzioni vengono ereditate dai GDL e dai GDR.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/3-lorganizzazione-del-lavoro.html
Art. 57
Il Lavoro
a. Il lavoro è un diritto e lo Stato deve provvedere a renderlo effettivo.
b. Il mondo del lavoro si basa su contratti individuali (e non collettivi), che sono concordati fra l’amministratore delegato di un’azienda, grande o piccola che sia, e ciascun lavoratore. In ogni singolo contratto vengono specificati i termini del rapporto, gli obiettivi da raggiungere, il relativo compenso e le eventuali sanzioni.
c. Non è previsto alcun limite di età per il pensionamento.
d. Tutte le fasce di merito equipollenti nelle diverse categorie lavorative ricevono lo stesso trattamento economico.
e. Una variazione di reddito decisa per una qualsiasi categoria si applica automaticamente a tutte le altre categorie.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/4-lorganizzazione-del-lavoro.html
Art. 58
Eventi avversi e imprevedibili
Il cittadino dev’essere garantito nella salute e tutelato da eventuali rischi mediante formule assicurative obbligatorie per tutti.
Art. 59
Il denaro
Il denaro elettronico sostituisce la cartamoneta.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/4-il-denaro.html
Art. 60
Il Fisco
a. Sono previste due sole imposizioni fiscali: un’imposta diretta sul reddito ad aliquota unificata e una tassa per il sistema assicurativo obbligatorio proporzionata al reddito.
b. Il carico fiscale è aggiornato annualmente e nei casi di eventi eccezionali.
c. La riscossione delle imposte viene effettuata automaticamente e altrettanto automaticamente viene ripartito l’incasso fra le diverse istituzioni interessate, secondo parametri predefiniti o situazioni contingenti.
d. Non serve perciò presentare la dichiarazione dei redditi, né servono le consulenze di figure professionali (commercialisti, patronati).
e. Non serve nemmeno un’Agenzia delle Entrate.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/5-il-fisco.html
Art. 61
La Proprietà privata
a. La DD ripudia la proprietà privata intesa come bene patrimoniale trasmissibile ereditariamente a soggetti che non vi abbiano preso parte, perché ravvisa in ciò una delle principali cause di ingiustizia, infelicità, dolore, divisioni, contrasti, odi insanabili e guerre.
b. La DD è invece favorevole al possesso, ossia alla proprietà privata che derivi dal lavoro e dal merito.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/6-la-proprieta-privata.html
Art. 62
La Scuola
a. La scuola è il luogo preposto alla formazione civica e professionale dei cittadini, perciò la sua funzione è ritenuta fondamentale.
b. La DD si attiva perché il cittadino sia educato ad essere se stesso e a gestire responsabilmente le proprie libertà.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/7-la-scuola.html
Art. 63
La Televisione/Web
La DD vede nella Televisione interattiva e nel Web due potenti strumenti idonei a favorire i rapporti fra le persone e a fornire informazioni e servizi di pubblica utilità, e si adopera affinché essi siano messi a disposizione di tutti i cittadini.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/8-la-televisione-e-internet.html
Art. 64
La Sanità
a. La DD vede nella salute dei cittadini non solo una condizione di soddisfacimento dei bisogni della persona, ma anche la premessa imprescindibile per un buon funzionamento della società e dello Stato.
b. La DD vuole un servizio sanitario che sia fondato sulla raccolta, elaborazione e diffusione di dati, oltre che sulla ricerca, e, di conseguenza, impone a tutto il personale sanitario l’obbligo legale di seguire un metodo di lavoro, che sia riproducibile da un altro operatore e computerizzabile.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/9-la-sanita.html
Art. 65
La Famiglia
a. La DD considera la famiglia una risorsa fondamentale per le persone e, pertanto, la promuove e sostiene affinché possa svolgere le sue precipue funzioni.
b. Tuttavia, preso atto che non sempre la famiglia svolge adeguatamente le proprie funzioni e anzi talvolta arreca pregiudizio ai propri membri, la DD predispone adeguati servizi surrogatori della famiglia a tutela della persona.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/10-la-famiglia.html
Art. 66
La Sicurezza
a. Non basta che sia rispettata la legge o che siano sicuri i luoghi pubblici e i confini dello Stato.
b. La DD rinnega il principio secondo il quale, se è al sicuro lo Stato, è al sicuro anche la persona.
c. La DD vuole che, in nessun luogo, anche all’interno delle mura domestiche, un individuo sia, o si senta, minacciato, schiacciato, oppresso, insidiato nei propri diritti, nella propria integrità psico-fisica e nei propri beni. Il principio è che, se è al sicuro il singolo, sono al sicuro anche la famiglia e lo Stato.
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/11-la-sicurezza.html
Art. 67
La Giustizia
a. La giustizia viene amministrata a tre livelli (municipale, regionale, statale), rispettivamente dalla CL, dal NR e dal NS, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
b. Le giurie sono nominate per sorteggio fra i cittadini comuni e sono presiedute da un esperto in pratiche giudiziarie, anch’egli nominato per sorteggio.
c. La giuria dovrà giudicare sia sulla base del diritto positivo, sia sulla base dei princìpi morali condivisi e del comune buon senso di cui si presume siano dotati tutti i cittadini.
d. La figura professionale dell’avvocato scompare.
e. I processi devono svolgersi in tempi brevi (mai più di un anno).
f. All’imputato vengono di norma concessi due gradi di giudizio, rispettivamente a livello municipale e regionale. Solo in casi particolari, che saranno valutati e riconosciuti dalla CRPE, si potrà accedere al terzo grado di giudizio, che è quello statale.
g. Le pene sono di tipo risarcitorio e riabilitativo: la reclusione è riservata a casi eccezionali.
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/10-il-principio-di-giustizia.html
Art. 68
Il Federalismo
a. La DD guarda ai princìpi di decentramento e sussidiarietà con tale favore da promuovere un federalismo individualista, così chiamato perché pone le persone al posto delle istituzioni.
b. Non solo lo Stato non dovrà intromettersi in ciò che l’individuo sia in grado di fare da solo (sussidiarietà negativa), ma dovrà adoperarsi per metterlo in grado di fare autonomamente sempre più cose (sussidiarietà positiva).
http://studisudemocrazia-democrazia3.blogspot.com/2009/08/12-il-federalismo.html
Art. 69
La Libertà
La libertà è il principio connotativo della democrazia, a tal punto che, se anche un solo cittadino non fosse libero, un paese non potrebbe dirsi democratico.
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/8-il-principio-di-liberta.html
Art. 70
La Forza
La DD aborrisce la guerra e ogni forma di ricorso alla violenza. L’unico principio di forza riconosciuto dalla DD è quello della persuasione.
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/9-il-principio-di-forza.html
Art. 71
Il Diritto
Il diritto DD non si fonda primariamente sulla legge, né sulle istituzioni, ma sulla persona, e il suo scopo ultimo è favorire lo sviluppo psico-sociale del cittadino, iniziando dalla soddisfazione dei suoi bisogni (il sostentamento, l’istruzione, l’informazione, la salute, la libertà e la sicurezza).
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/11-il-diritto.html
Art. 72
Il Lavoro
Il lavoro è innanzitutto un diritto della persona, ma anche il mezzo attraverso cui l’individuo eleva il proprio status economico e il livello di benessere sociale.
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/13-il-lavoro.html
Art. 73
Il Commercio
a) La DD favorisce lo scambio commerciale in tutte le sue forme, nella convinzione che ciò contribuisca a rispondere meglio ai bisogni delle persone.
b) Nello stesso tempo, essa si adopera allo scopo di rimuovere quelle condizioni e quegli strumenti che, in un modo o nell’altro, possano favorire la frode e la prevaricazione dell’uomo sull’uomo.
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/14-il-mercato-commercio.html
Art. 74
L’Informazione
a. La democrazia non può attecchire in un popolo di analfabeti o dove non vi sia informazione libera e imparziale: conoscenza e informazioni non reticenti e veritiere sono imprescindibili strumenti di libertà e di partecipazione responsabile. Ne discende che un governo DD dovrà investire molto in questo settore.
b. L’informazione non deve essere appannaggio dei giornalisti di professione, ma deve essere consentita anche ai cittadini comuni.
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/9-informazione-scienza-conoscenza-e-verita.html
Art. 75
La Tradizione
La tradizione è un prezioso punto di riferimento per le persone, ma il suo destino fisiologico è quello di essere superata dall’apporto creativo del soggetto pensante. Essa è importante sì, ma non tanto da dover essere considerata una verità eterna e meritare un rispetto sacro.
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/15-la-tradizione-innovazione.html
Art. 76
La Religione
a. La DD lascia tutti liberi di aderire a qualunque dottrina religiosa o di professare l’ateismo, purché non pretendano di inculcare negli altri le loro idee e non determinino aggravio economico per lo Stato, ma, soprattutto, purché non presumano di essere portatori di verità assolute e immutabili.
b. La democrazia è messa in pericolo in tutti i casi in cui vi sia una tendenza alla dogmatizzazione della verità. La DD è il regno del relativo e dell’opinabile. Chiunque possieda, o ritenga di possedere, una verità assoluta è da ritenersi un pericolo per la democrazia.
http://studisudemocrazia-democrazia2.blogspot.com/2009/08/16-la-religione.html
10. DD: luci e ombre
15 anni fa
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